LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 18
 (Rinnovo della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Non oltre un anno prima della scadenza del provvedimento di concessione, l'intestatario potrà richiedere il rinnovo.
2. La domanda è corredata di una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto e sulle eventuali modificazioni che si intendono effettuare.
3. Per il rinnovo si segue la procedura per il rilascio di cui all'articolo 15, senza tener conto di eventuali domande concorrenti.
4. Qualora la scadenza della concessione coincida con la scadenza di revisione generale dell'impianto, la domanda di rinnovo deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente per i casi di revisione generale di specie.
5. Il rinnovo della concessione può avvenire solo con effetto successivo alla data di scadenza.
6. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione, il quale fissa anche gli eventuali nuovi termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori o comunque delle eventuali modificazioni di cui al comma 2.