LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 17
 (Modifica alla concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d'interesse pubblico, su iniziativa dell'amministrazione procedente, la concessione o l'autorizzazione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali.
2. A richiesta dell'intestatario dell'atto, la concessione o l'autorizzazione può essere volturata ad altro soggetto quando questi abbia la disponibilità dell'impianto in via esclusiva e mediante titolo idoneo.
3. Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.
4. Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l'impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell'esercizio dell'impianto per un periodo non superiore a un anno e per non più di una volta.