LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 15
 (Rilascio della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda è rilasciata la concessione o l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.
2. La durata del periodo dell'esercizio previsto dalla concessione o dall'autorizzazione, in funzione del tipo di impianto, è fissata nella misura massima di:
a) 30 anni per gli impianti di trasporto di prima e seconda categoria;
b) 20 anni per gli impianti di trasporto di terza categoria.
3. Le autorizzazioni rilasciate a PromoTurismoFVG non sono soggette a scadenza e non trova applicazione il comma 2.
4. A fronte della presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi istruttoria, al fine della ricognizione dei vincoli territoriali con contestuale rilascio dell'assenso preliminare da parte dell'Autorità di sorveglianza. Qualora l'intervento rientri integralmente nel Piano Neve, di cui all'articolo 8, tali vincoli e l'assenso preliminare si intendono già acquisiti con il piano stesso. Nell'atto di concessione e autorizzazione è stabilito il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo corredato dalla documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3.
5. A fronte della presentazione di un progetto definitivo, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi decisoria la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione il quale fissa anche i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.