LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 13
 (Regimi autorizzatori)
1. La costruzione e l'esercizio di impianti di prima categoria come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera a), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a concessione. La costruzione e l'esercizio di impianti di seconda categoria, come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera b), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a autorizzazione.
2. In ogni caso l'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto è subordinata all'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali effettuate dall'Autorità di sorveglianza, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite.
3. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione è stabilito il termine entro il quale deve essere realizzato l'impianto.