LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 12
 (Categorie di impianti a fune)
1. Gli impianti a fune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in tre categorie:
a) la prima categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori, in servizio di trasporto pubblico generale, che costituiscono, da soli, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi;
b) la seconda categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori a uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico;
c) la terza categoria comprende:
1) impianti a fune in servizio privato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, funivie, teleferiche, piccole teleferiche montane, fili a sbalzo, telefori, palorci;
2) impianti di trasporto non ricadenti nel punto 1) e non classificabili come prima o seconda categoria.
2. Le linee funicolari in esercizio pubblico possono essere classificate per tratte o per promiscuità di classificazione con prevalenze stagionali.
3. Qualora intervengano fatti tali da conferire all'impianto concesso o autorizzato caratteristiche proprie di una categoria diversa, l'Autorità di sorveglianza, d'ufficio o su richiesta, dispone il cambiamento di categoria.