LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 23
  (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 7/2000)
1. All' articolo 56 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << non superiore a 500 euro, >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a 1.000 euro, >> e dopo le parole << In ogni caso l'amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro >> sono aggiunte le seguenti: << di qualsivoglia natura salvo quanto previsto dal comma 2 quater >>;

b)
al comma 2 le parole << di importo non superiore a 1.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << o dei ratei di cui all'articolo 52 di importo, complessivamente, non superiore a 5.000 euro >>;

c)
al comma 2 bis le parole << qualora l'importo non superi i mille euro >> sono sostituite dalle seguenti: << qualora l'importo non superi i 5.000 euro >>;

d)
dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
<<2 ter. Con esclusione di quanto previsto dal comma 2 bis le presenti disposizioni, non trovano applicazione, nel caso in cui le somme originariamente dovute all'Amministrazione e agli enti regionali, anche se rateizzate, siano pari o inferiori agli importi del presente articolo, salvo che, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
2 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.>>.