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Leggi regionali

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

TESTO VIGENTE dal 12/05/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).