Art. 3
(Benefici economici a favore di giovani professionalità altamente specializzate)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato di cui all'
articolo 2094 del codice civile , a tempo pieno e indeterminato;
b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
c) essere residenti e domiciliate sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.
2. Alle giovani professionalità altamente specializzate, che soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 4.000 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un’adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.
2 bis. L'ulteriore contributo di cui al comma 2 è inoltre riconosciuto, al medesimo titolo e alle stesse condizioni, alle giovani professionalità altamente specializzate che, già residenti e domiciliate sul territorio regionale, abbiano spostato di almeno 50 chilometri la residenza e il domicilio all'interno del territorio stesso nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa determinando un avvicinamento della residenza alla sede di lavoro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 2.000 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale di cui all'allegato A della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato, esclusivamente per la prima annualità, di 1.000 euro per ciascun minore presente nel nucleo familiare del richiedente interessato dallo spostamento della residenza e del domicilio.
4 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, trovano applicazione il comma 3 e, qualora il nucleo familiare autonomo costituito dal richiedente comprenda uno o più minori, il comma 4.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.
6. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
7. Il contributo di cui al comma 2 è erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima della condizione di cui al comma 3 l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.
8. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
9. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui ai commi 1 e 2, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, L. R. 8/2022
2Articolo interpretato da art. 7, comma 9, L. R. 14/2023 . La condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2025 . Le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, della L.R. 14/2025, fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 9 del presente articolo, continua a trovare applicazione la disciplina previgente sopra riportata. Da tale data sarà visibile il nuovo testo.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2025 . Le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, della L.R. 14/2025, fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 9 del presente articolo, continua a trovare applicazione la disciplina previgente sopra riportata. Da tale data sarà visibile il nuovo testo.
5Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 14/2025 . Le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, della L.R. 14/2025, fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 9 del presente articolo, continua a trovare applicazione la disciplina previgente sopra riportata. Da tale data sarà visibile il nuovo testo.
6Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 14/2025 . Le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, della L.R. 14/2025, fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 9 del presente articolo, continua a trovare applicazione la disciplina previgente sopra riportata. Da tale data sarà visibile il nuovo testo.
7Comma 4 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 14/2025 . Le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, della L.R. 14/2025, fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 9 del presente articolo, continua a trovare applicazione la disciplina previgente sopra riportata. Da tale data sarà visibile il nuovo testo.
8Parole sostituite al comma 7 da art. 24, comma 1, lettera b), numero 6), L. R. 14/2025 . Le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, della L.R. 14/2025, fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 9 del presente articolo, continua a trovare applicazione la disciplina previgente sopra riportata. Da tale data sarà visibile il nuovo testo.
9Il comma 2 del presente articolo, come modificato dall'art. 24, c. 1, lett. b), numero 1), L.R. 14/2025, si applica, per le annualità non ancora liquidate alla data dell'adeguamento del regolamento di cui all'art. 38, c. 3, della medesima L.R. 14/2025 anche alle domande per il contributo di cui all'art. 3, c. 2, L.R. 9/2021, presentate anteriormente alla data stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, c. 7, L.R. 14/2025.
10Il comma 3 del presente articolo, come modificato dall'art. 24, c. 1, lett. b), numero 3), L.R. 14/2025, si applica, per le annualità non ancora liquidate alla data dell'adeguamento del regolamento di cui all'art. 38, c. 3, della medesima L.R. 14/2025 anche alle domande per il contributo di cui all'art. 3, c. 2, L.R. 9/2021, presentate anteriormente alla data stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, c. 7, L.R. 14/2025.
11Il regolamento di cui al presente articolo è stato modificato dal DPReg. 29/1/2026, n. 9/Pres. (B.U.R. 11/2/2026, n. 6) ed entra in vigore il 12/2/2026.