LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2021
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
330.04 - Ricerca scientifica
350.05 - Politiche giovanili

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per giovani professionalità altamente specializzate soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:
a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.
2. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini del comma 1, lettera a).