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Leggi regionali

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7

Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell’onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell’attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/2021
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 4
 (Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio)
1. Al fine di promuovere una memoria condivisa sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni avvenute nel corso della prima Guerra mondiale, è istituita presso il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, da assumersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la "Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio", di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è costituita da tre esperti in materie di storia e/o diritto riferite alla Prima Guerra mondiale nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione, uno ciascuno, rispettivamente, del Presidente del Consiglio regionale, dell'Università degli studi di Trieste e dell'Università degli studi di Udine. Le designazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Presidente del Consiglio regionale; decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente medesimo su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura.
3. La Consulta ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e documentali circa i fatti avvenuti anche attraverso la richiesta, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa fra la Regione e il Ministero della difesa, di documentazione presente negli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato. La Consulta promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione.
4. Alle sedute della Consulta è invitato il sindaco di Cercivento e possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, storici, esperti del settore nonché rappresentati delle associazioni combattentistiche. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
5. La Consulta nomina nel suo seno il Presidente, il quale convoca le sedute, di norma, ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
6. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ai componenti la Consulta e agli invitati spetta il solo rimborso delle spese di viaggio nella misura riconosciuta ai dipendenti regionali.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 45, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 45, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.