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Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7

Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell’onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell’attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/2021
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 3
 (Istituzione dell'Albo dei caduti per l'esempio e commemorazioni)
1. I nomi dei militari nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell' articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza della Consulta di cui all'articolo 4 presentata al Presidente del Consiglio regionale, nell'Albo dei caduti per l'esempio, istituito presso la Presidenza del Consiglio medesimo.
2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale e per l'organizzazione da parte dell'Amministrazione comunale delle eventuali commemorazioni.
3. Il Consiglio regionale provvede alla commemorazione di cui al comma 2, assegnando una medaglia ricordo agli eredi, ove esistenti, o al Comune di nascita del caduto.