Capo V
Disposizioni in materia di lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca e famiglia
Art. 67
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2004)
1.
Dopo il
comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13
(Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:
<<7 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Consulta con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.>>.
Art. 68
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2004)
1.
Dopo il
comma 8 bis dell'articolo 5 della legge regionale 13/2004
è aggiunto il seguente:
<<8 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.>>.
Art. 69
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di lavoro)
1.
Dopo il
comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26
(Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:
<<10 bis. Al fine di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull'intero territorio regionale, i progetti di cui al comma 10 possono essere realizzati anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei loro studenti e delle rispettive famiglie, nonché a favore di lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.>>.
2.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 8, comma 10 bis, della legge regionale 26/2020
, come inserito dal comma 1, si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 70
(Interventi regionali di politica attiva del lavoro)
1.
Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), con riferimento alle domande presentate nel 2020, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 2 milioni di euro con le maggiori entrate iscritte e da accertarsi con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 71
(Interventi regionali di politica del lavoro)
1.
Ai fini del finanziamento previsto dall'
articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005
a favore delle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea sono ammissibili le quote versate e le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 72
(Consigliera o Consigliere di parità di area vasta)
1.
Ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 18, comma 3, della legge regionale 18/2005
al fine di garantire le funzioni della Consigliera o del Consigliere di parità di area vasta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 44.880 euro, suddivisa in ragione di 12.240 euro per l'anno 2021 e di 16.320 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 73
(Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)
1.
Dopo il
comma 3 quater dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005
è inserito il seguente:
<<3 quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.>>.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 21 giugno 2022, depositata il 28 luglio 2022 (in G.U. 1° serie speciale n. 31 del 3 agosto 2022), l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3 quater.1 della L.R. 18/2005, come introdotto dal presente articolo.
Art. 74
(Rendiconti Sezioni Primavera anno scolastico 2019/2020)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul Bando per l'ammissione alla sperimentazione e per il finanziamento delle "Sezioni Primavera" nell'anno scolastico 2019/2020, approvato con decreto 8 agosto 2019, n. 9125/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 marzo 2021.
Art. 75
(Intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3, della
legge regionale 30 marzo 2018, n. 13
(Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'importo complessivo di 40.000 euro per la prosecuzione nell'anno 2021 del servizio di educazione scolastica, a favore delle Istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:
a) Giardino dell'infanzia Giallo oro di Cormons - ente gestore Educare Waldorf FVG società cooperativa sociale onlus;
b) Cardinal Antonio Panciera di Zoppola - ente gestore Parrocchia di San Martino Vescovo;
c) Maddalena di Canossa di Trieste - ente gestore Casa primaria in Treviso dell'Istituto delle figlie della carità canossiane;
d) Cecilia Danieli di Buttrio - ente gestore Le Coccinelle srl.
2.
La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, per la copertura di spese elencate all'
articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2018
, e con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.
4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 settembre 2020.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 76
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di ricerca)
2.
Per le finalità di cui all'
articolo 8 della legge regionale 26/2020
, commi da 31 a 32 ter, come modificati dal comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 370.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 77
(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017)
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27
(Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è inserito il seguente:
<<3 bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.>>.
Art. 78
(Modifica all'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018
è inserito il seguente:
<<2 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.>>.