LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo IV
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero e funzione pubblica
Art. 51
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020)
1. All' articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 le parole << 30 aprile 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2021 >>;

b)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);
b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;
c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;
d) ai sensi dell' articolo 1298 del codice civile , i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;
e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;
h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. II Presidente della Comunità di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;
i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;
k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell' articolo 2112 del codice civile ; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
6 ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.>>;

c)
al comma 7 le parole << 30 aprile 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 maggio 2021 >> e le parole << 15 maggio 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 15 giugno 2021 >>;

d)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente di ciascuna Comunità di montagna sono esercitate dal sindaco del Comune più popoloso il quale, dalla data di costituzione della rispettiva Comunità di montagna, sovrintende alle operazioni di avvio dell'ente e al trasferimento a esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione degli accordi di cui al comma 6. A decorrere dalla data di costituzione delle Comunità di montagna ai sensi del comma 7, gli organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione è affidata ai sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna Comunità di montagna in qualità di commissari straordinari.>>.

Art. 52
  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2020)
1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo, dopo le parole << e nei rapporti giuridici, >> sono inserite le seguenti: << ivi compresi quelli relativi al personale, per il quale si applica l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 428/1990 , >>;

b)
al terzo periodo, le parole: << , ivi compresi quelli relativi al personale, >> sono soppresse.

Art. 53
  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2020)
1.
Il comma 142 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituito dal seguente:
<<142. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse di cui all' articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e di cui all' articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 10, comma 142, della legge regionale 26/2020 , come sostituito dal comma 1, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 54
  (Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della legge regionale 9/2020)
1. Nell'anno 2021 i Comuni beneficiari del fondo di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), possono destinare le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2020 al ristoro di eventuali minori entrate e alla copertura di maggiori spese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 55
  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria)
1. All' articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole << e nelle Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << , nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli >>;

b)
al comma 3, le parole << previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << di Grado e Lignano Sabbiadoro >>;

c)
al comma 3 bis, le parole << Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli >> e le parole << del Comune con il maggior numero di abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << di uno dei Comuni aderenti alla Comunità >>;

d)
dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
<<3 ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.>>.

Art. 56
  (Modifiche agli articoli 27 e 27 bis della legge regionale 18/2015 e all'articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali)
1. All' articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.>>;

c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.>>;

d)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.>>;

e)
il primo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: << L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. >>.

2. All' articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << aventi un organo di revisione collegiale >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.>>.

3.
Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), la parola << centottanta >> è sostituita dalla seguente: << duecentosettanta >>.

Art. 57
  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2015 concernente gli enti locali deficitari o dissestati)
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 33 della legge regionale 18/2015 , prima delle parole << Con legge regionale >> sono aggiunte le seguenti: << Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000 , >>.

Art. 58
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 33/2015)
1.
I commi 28 e 29 dell' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono sostituiti dai seguenti:
<<28. Ai consorzi di cui all' articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.
29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.>>.

Art. 59
 (Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei Comuni il cui mandato scade nel 2021 si svolgono in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021.
2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013 , qualora gli organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 luglio 2021, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19, in occasione delle elezioni comunali del 2021:
a) in deroga all' articolo 46 della legge regionale 19/2013 , le operazioni di votazione si svolgono, nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio relativo alle elezioni comunali e, di seguito, lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali;
b) in deroga a quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013 , nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri Comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
1) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
2) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
3) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4) non inferiore a 66 e non superiore a 200 nel Comune di Pordenone;
5) non inferiore a 116 e non superiore a 350 nel Comune di Trieste.
4. Alle elezioni comunali del 2021 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni inoltre si svolgono nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Stato.
Art. 60
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2020)
1.
Al comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << nonché delle scuole primarie e secondarie >>.

Art. 61
 (Proroga rendicontazione Fondo sicurezza 2019)
1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle risorse assegnate nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all' articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e all'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è prorogato al 31 maggio 2022.
Art. 62
 (Ammissibilità delle domande di contributo in materia di corregionali all'estero)
1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell' articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono considerate ammissibili le domande di contributo per l'anno 2021 presentate entro il 31 gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 63
 (Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero)
1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i soggetti beneficiari di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002 , per il contributo relativo agli anni 2020 e 2021 sono ammissibili a rendicontazione le spese istituzionali e di funzionamento fino a concorrenza del contributo concesso.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 64
 (Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere le attività dei soggetti privati di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), penalizzati dall'emergenza sanitaria, la Regione è autorizzata a concedere contributi "una tantum" ai medesimi soggetti a copertura di spese sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale), e fino alla data del 31 maggio 2021, strettamente collegate ai fini propri dell'ente e volte alla continuità, ripresa e messa in sicurezza dell'attività annuale. Le spese sono riferite alla gestione degli immobili utilizzati per le attività, ai costi di igienizzazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle utenze, ai compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale, nel limite massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza, polizia locale e politiche dell'immigrazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 65
  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2018)
1.
Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è abrogato.

Art. 66
  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017)
1.
Alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole << che procede all'assunzione >> sono aggiunte le seguenti: << e, nel caso di personale assegnato al Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), anche espletate presso le Aziende del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia >>.