Art. 162
(Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private)
1.
In relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di consentire la graduale ripartenza delle ordinarie attività del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento istituzionale disciplinato dall'
articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concesso alle strutture sanitarie private, in scadenza dall'1 maggio 2021 al 31 luglio 2021, è prorogato di sei mesi decorrenti dal termine di validità dell'accreditamento medesimo. I procedimenti di rinnovo dell'accreditamento per i quali è disposta la proroga sono progressivamente avviati tenendo conto della scadenza stabilita dai relativi provvedimenti di concessione.
2. In deroga all'ordinario sopralluogo di verifica, previsto dai provvedimenti regionali che disciplinano il procedimento per la concessione dell'accreditamento, la Direzione competente in materia di salute, in relazione alle esigenze organizzative degli Enti del Servizio sanitario regionale, da cui dipendono i valutatori del sistema regionale di accreditamento e previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, può disporre una verifica a distanza di tipo documentale, che si sostanzia nella valutazione della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta più rilevante acquisita dalle strutture sottoposte a verifica, ferma restando la possibilità di procedere in qualsiasi momento a eventuale sopralluogo.
Art. 163
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 45/2017)
1.
All'
articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti.>>;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'
articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).>>;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.>>;
d)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3.
3 ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università e i relativi oneri.>>;
e)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa.>>;
f)
al comma 11 dopo le parole <<
corsi di laurea
>> sono inserite le seguenti: <<
e del corso di laurea magistrale
>>;
g)
al comma 12 la parola <<
laurea
>> è sostituita dalla seguente: <<
studio
>>;
h)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa.>>.
2.
Per le finalità di cui all'
articolo 9 della legge regionale 45/2017
, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3.
Per le finalità di cui all'
articolo 9 della legge regionale 45/2017
, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 61.250 euro suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2022 e di 43.750 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5.
Per le finalità di cui all'
articolo 9 della legge regionale 45/2017
, come modificato dal comma 1, lettere f) e g), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 170
(Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore)
1. La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo settore regionale, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione tramite convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore, assicurando risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore.
2.
La Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali sono autorizzati a promuovere il sostegno alle realtà associative del Terzo settore, in particolare a quelle medio piccole riconducibili a un numero di soci inferiore a quaranta, anche mediante gli istituti partecipativi previsti dagli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 171
(Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore)
1.
In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, per gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33 bis, della
legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24
(Legge di stabilità 2020), e dal
decreto del Presidente della Regione 31 luglio 2020, n. 102/Pres.
(Regolamento in materia di contributi a favore degli enti del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 117/2017
(Codice del Terzo settore)), la scadenza del termine per la conclusione delle progettualità previsto all'articolo 3, comma 8, del richiamato regolamento è prorogata di novanta giorni e la scadenza del termine per la rendicontazione previsto all'articolo 6, comma 1, del medesimo regolamento è prorogata di sessanta giorni.