LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 75
 (Intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'importo complessivo di 40.000 euro per la prosecuzione nell'anno 2021 del servizio di educazione scolastica, a favore delle Istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:
a) Giardino dell'infanzia Giallo oro di Cormons - ente gestore Educare Waldorf FVG società cooperativa sociale onlus;
b) Cardinal Antonio Panciera di Zoppola - ente gestore Parrocchia di San Martino Vescovo;
c) Maddalena di Canossa di Trieste - ente gestore Casa primaria in Treviso dell'Istituto delle figlie della carità canossiane;
d) Cecilia Danieli di Buttrio - ente gestore Le Coccinelle srl.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, per la copertura di spese elencate all' articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2018 , e con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.
3. Il riparto delle risorse tra le quattro Istituzioni scolastiche beneficiarie viene effettuato applicando i criteri individuati dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2018 .
4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 settembre 2020.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.