Art. 6
(Disposizioni contabili e intersettoriali)
1. I contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini e oggetto di rinegoziazione, possono essere confermati anche in deroga a disposizioni di legge vigenti e conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Fondazione presenta apposita istanza alle strutture regionali competenti alla conferma dei contributi medesimi. Le somme rinvenibili quali eventuali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura, anche parziale, delle rate di ammortamento dei mutui oggetto di rinegoziazione, e confermati nell'importo originario, e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, mantengono il loro vincolo di destinazione al fine di garantire l'assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli, Tipologie, Missioni e Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
4. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima Tabella A.
6.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
7.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).