LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 59
 (Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei Comuni il cui mandato scade nel 2021 si svolgono in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021.
2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013 , qualora gli organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 luglio 2021, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19, in occasione delle elezioni comunali del 2021:
a) in deroga all' articolo 46 della legge regionale 19/2013 , le operazioni di votazione si svolgono, nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio relativo alle elezioni comunali e, di seguito, lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali;
b) in deroga a quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013 , nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri Comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
1) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
2) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
3) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4) non inferiore a 66 e non superiore a 200 nel Comune di Pordenone;
5) non inferiore a 116 e non superiore a 350 nel Comune di Trieste.
4. Alle elezioni comunali del 2021 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni inoltre si svolgono nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Stato.