LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 47
 (Deroga agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres.)
1. In deroga agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)), nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 21/2016 sia soggetto a liquidazione giudiziale ovvero amministrativa, l'erogazione dei contributi può essere effettuata sulla base delle fatture emesse e inviate dal liquidatore e non ancora quietanziate. Le relative quietanze devono essere trasmesse obbligatoriamente dal liquidatore entro sessanta giorni dall'erogazione del contributo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 71, L. R. 13/2021