(Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia)
1.
Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, i cacciatori anche aspiranti provvedono a pagare la quota associativa della Riserva di caccia, senza l'applicazione di aumenti, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d bis), del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339/Pres.
(Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).