LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 28
 (Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi)
1. Nelle more della riforma della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono considerate irricevibili le domande, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres. , presentate nell'anno 2021 per la concessione degli incentivi a favore dei conduttori dei fondi inseriti nei biotopi naturali, previsti dall'articolo 4, comma 2 bis, lettera b), della medesima legge regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 78, L. R. 13/2021