LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 162
 (Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private)
1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di consentire la graduale ripartenza delle ordinarie attività del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento istituzionale disciplinato dall' articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concesso alle strutture sanitarie private, in scadenza dall'1 maggio 2021 al 31 luglio 2021, è prorogato di sei mesi decorrenti dal termine di validità dell'accreditamento medesimo. I procedimenti di rinnovo dell'accreditamento per i quali è disposta la proroga sono progressivamente avviati tenendo conto della scadenza stabilita dai relativi provvedimenti di concessione.
2. In deroga all'ordinario sopralluogo di verifica, previsto dai provvedimenti regionali che disciplinano il procedimento per la concessione dell'accreditamento, la Direzione competente in materia di salute, in relazione alle esigenze organizzative degli Enti del Servizio sanitario regionale, da cui dipendono i valutatori del sistema regionale di accreditamento e previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, può disporre una verifica a distanza di tipo documentale, che si sostanzia nella valutazione della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta più rilevante acquisita dalle strutture sottoposte a verifica, ferma restando la possibilità di procedere in qualsiasi momento a eventuale sopralluogo.