LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 111
  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;>>;

b)
alla lettera b bis) le parole << articolo 38, comma 4 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 4; >>;

c)
alla lettera h) dopo le parole << ammette l'uso residenziale; >> sono aggiunte le seguenti: << rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all'articolo 15 le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale; >>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile.>>.