LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo VIII
 Disposizioni in materia di ambiente e energia
Art. 126
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012)
1.
Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è sostituito dal seguente:
<<3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.>>.

Art. 127
  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)
1. All' articolo 13 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al punto 3) della lettera c) del comma 4 dopo le parole << e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; >> sono aggiunte le seguenti: << per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l'opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi; >>;

b)
dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:
<<c bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 5 è inserita la seguente:
<<b bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;>>.

Art. 128
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2012)
1.
Al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2012 le parole << , salvo eventuali condizioni sospensive ivi previste, >> sono soppresse.

Art. 129
  (Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/2012)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2012 , come modificato dall'articolo 127, comma 1, lettere b) e c), si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 26, L. R. 13/2021
Art. 130
  (Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il titolo IV della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<TITOLO IV BIS
 TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI
Art. 54 bis
 (Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane)
1. In attuazione dell' articolo 126 del decreto legislativo 152/2006 , i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d'ambito di cui all' articolo 149 del decreto legislativo 152/2006 , presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell' articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 .
2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;
b) definizione della potenzialità dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale;
c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare;
d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore;
e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale;
f) verifica della conformità delle scelte progettuali rispetto ai criteri di cui all'Allegato 5 del decreto legislativo 152/2006 ;
g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto;
h) descrizione delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;
i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformità dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione ambientale;
j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto.
3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta ad AUSIR il progetto definitivo dell'impianto redatto ai sensi dell' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 , ai fini dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 14 della legge 241/1990 , nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione del progetto.
4. Ai fini dell'indizione della conferenza di servizi AUSIR effettua una verifica in ordine:
a) alla completezza degli elaborati progettuali rispetto al corrispondente livello di progettazione di cui all' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 , nonché in relazione al rilascio degli atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini dell'approvazione del progetto;
b) alla sussistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto dal progetto definitivo.
5. Nell'ambito della conferenza di servizi AUSIR effettua le seguenti verifiche:
a) la coerenza del progetto con il Programma degli interventi e il Piano delle opere strategiche;
b) la presenza nel progetto dei contenuti essenziali di cui al comma 2;
c) l'eventuale necessità di revisione degli agglomerati interessati.
6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).
7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.
9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 , il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche di cui al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall' articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 . La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende anche l'approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 152/2006 .
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.
Art. 54 ter
 (Impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti)
1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialità minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell' articolo 124 del decreto legislativo 152/2006 , i gestori del servizio idrico integrato presentano alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva a tale data, una relazione di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto sotto il profilo idraulico e ne danno, altresì, comunicazione ad AUSIR.
2. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico recepisce l'esito positivo della relazione di verifica di cui al comma 1 e costituisce anche approvazione ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 152/2006 .
3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999 , di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021 , risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell' articolo 124 del decreto legislativo 152/2006 , i gestori del servizio idrico integrato presentano ad AUSIR, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una relazione di corretto funzionamento dell'impianto, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021 :
a) due anni per gli impianti con una potenzialità maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti;
b) quattro anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti;
c) sei anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;
d) otto anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.
4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.
5. La presa d'atto da parte di AUSIR degli esiti della relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 costituisce approvazione ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 152/2006 .
6. Qualora la relazione di verifica di cui al comma 1 o la relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 abbiano esito negativo, il gestore del servizio idrico integrato, entro sei mesi dall'avvenuta presentazione delle citate relazioni, trasmette ad AUSIR il progetto definitivo di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 54 bis; il gestore, contestualmente, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità).
Art. 54 quater
 (Opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni)
1. Nelle more dei procedimenti di acquisizione in proprietà da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione di piani di lottizzazione previsti negli strumenti urbanistici comunali, in base alle convenzioni stipulate con i soggetti privati proprietari delle aree e nelle more della conclusione dei procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell' articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, l'AUSIR è autorizzata ad approvare, ai sensi dell' articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 , i progetti definitivi delle opere e degli interventi che insistono sulle citate porzioni di terreno.>>.

Art. 131
 (Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)
1. Le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso ittiogenico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all' articolo 49 della legge regionale 11/2015 , a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 36/1994 in materia di risorse idriche).
Art. 132
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)
1. All' articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:
a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui uno riservato alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale"; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";
b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.>>;

c)
al comma 3 le parole << del comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << del comma 1 >>.

Art. 133
  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.>>.

Art. 134
  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016)
1. All' articolo 10 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 3 dopo le parole << provvedimento di autorizzazione >> sono aggiunte le seguenti: << e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato >>;

b)
al comma 6 le parole << lettere b) e d) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere b), c) e d) >>.

Art. 135
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2016)
1.
Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2016 le parole << all'articolo 14, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 13, comma 1 bis, >>.

Art. 136
  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016)
1. All' articolo 13 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << con le modalità di cui all'articolo 14 >> sono sostituite dalle seguenti: << alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive >>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:
a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9/2007 ;
c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004 .
1 ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 .>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l' articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>.

Art. 137
  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2016)
1. All' articolo 14 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: <<
<<1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 , ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 .>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.>>;

d)
i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 138
  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)
1. All' articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola << , rilasciato >> è sostituita dalle seguenti: << e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati >>, le parole << ha efficacia >> sono sostituite dalle seguenti: << hanno efficacia >> e le parole << ha durata >> sono sostituite dalle seguenti: << hanno durata >>;

b)
al comma 2 le parole << articolo 14, comma 2, lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 13, comma 1 bis >>.

Art. 139
  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016)
1. All' articolo 16 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole << cinque anni ciascuna >> sono inserite le seguenti: << e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi >>;

b)
la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<<c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;>>;

c)
il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
<<5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 .>>;

d)
al comma 7 dopo le parole << dell'articolo 5, comma 1, lettera b) >> sono inserite le seguenti: << , e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione >>.

Art. 140
  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2016)
1. All' articolo 17 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 .>>.

Art. 141
  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2016)
1. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera e), >> sono soppresse;

b)
dopo le parole << dell'importo dovuto. >> è aggiunto il seguente periodo: << Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e). >>.

Art. 142
  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)
1.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è sostituita dalla seguente:
<<e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;>>.

Art. 143
  (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016 è inserito il seguente:
<<4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova.>>.

Art. 144
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2019)
1. All' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 24 le parole << ai soggetti di cui al comma 26 >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia >>;

b)
al comma 26 le parole << nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA, mediante la stipula di una convenzione in cui sono, tra l'altro, disciplinati:
a) il coordinamento delle attività ispettive;
b) l'entità degli importi dovuti agli Enti che partecipano alle visite ispettive;
c) le modalità di versamento degli importi di cui alla lettera b).
>> sono sostituite dalle seguenti: << mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA. >>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 24, della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 25, della legge regionale 13/2019 , e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 24, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 145
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2020)
1. All' articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << la procedura di assegnazione è definita >> sono sostituite dalle seguenti: << le modalità di gestione della derivazione di cui all'articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite >>;

b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le specifiche modalità procedimentali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.>>.

Art. 146
  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2020)
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2020 le parole << del parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del parere del Ministero dello sviluppo economico >> sono sostituite dalle seguenti: << dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili >>.

Art. 147
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2020)
Art. 148
  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 21/2020)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21/2020 dopo le parole << a uso idroelettrico, >> sono inserite le seguenti: << ovvero in caso di nuova concessione, >>.

Art. 149
  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2020)
1. All' articolo 11 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera k) del comma 1 dopo le parole << dell'offerta economica; >> sono aggiunte le seguenti: << l'istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all'articolo 3, comma 3; >>;

b)
al comma 2 le parole << alla normativa di settore >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) >>.

Art. 150
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21/2020 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.>>.

Art. 151
  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21/2020)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola: << (PNIEC), >> sono inserite le seguenti: << nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche, >>;

b)
alla lettera b) dopo le parole << salto utile >> sono aggiunte le seguenti: << nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche >>.

Art. 152
  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 21/2020)
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 21/2020 è sostituita dalla seguente:
<<b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nei cinque anni precedenti l'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;>>.

Art. 153
  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 21/2020)
1.
Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 21/2020 dopo le parole << risorse idriche >> sono inserite le seguenti: << sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, >>.

Art. 154
  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 21/2020)
1. All' articolo 21 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << dovuto dal concessionario >> sono inserite le seguenti: << ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), >>;

b)
al comma 2 le parole << previo parere >> sono sostituite dalle seguenti: << previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e >>;

c)
dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
<<b bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;
b ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell' articolo 119, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006 , al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all' articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006 .>>.

Art. 155
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 34/2017)
1.
Al comma 7 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2017, n 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), le parole << indipendentemente dai criteri del presente articolo e dalla pianificazione vigente >> sono sostituite dalle seguenti: << in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, fatte salve le previsioni del Piano paesaggistico regionale >>.

Art. 156
  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017)
1.
Alla fine del comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è aggiunto il seguente periodo: << La Regione è, altresì, autorizzata a realizzare le attività propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali, compresi l'installazione di presidi ambientali, la caratterizzazione dei rifiuti presenti in sito e lo smaltimento degli stessi. >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 21, della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 157

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.