LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo I
 Disposizioni in materia di finanze
Art. 1
 (Estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria)
1. Al fine di assicurare la fruizione continuativa del servizio di tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere la durata della proroga tecnica di cui all'articolo 3, comma 3, del capitolato tecnico di cui al vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo tesoriere e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
2. La prosecuzione della fruizione del servizio di cui al comma 1 spiega i suoi effetti nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Unicredit SpA e dalla Banca popolare Friuladria SpA (oggi Crédit Agricole FriulAdria SpA) oltre che dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio regionale anche dai seguenti enti:
a) enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), di seguito indicati:
1) Ente tutela patrimonio ittico (ETPI);
2) Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS);
3) Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
4) Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC);
5) Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
6) Ente di decentramento regionale (EDR) di Trieste;
7) Ente di decentramento regionale (EDR) di Udine;
8) Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia;
9) Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone;
b) enti di cui all' articolo 43, comma 1 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), di seguito indicati:
1) Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
2) Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR);
c) enti del servizio sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, così come individuati dall' articolo 3 della legge regionale del 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), di seguito indicati:
1) Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
2) Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
3) Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);
6) Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - (ARCS).
3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 2
  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2007)
1. Al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << alla convenzione >> sono sostituite dalle seguenti: << alle convenzioni >>;

b)
le parole << di un conto corrente postale >> sono sostituite dalle seguenti: << dei rapporti di conto corrente postale >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 7, comma 52, della legge regionale 22/2007 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 4
  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 5/2020)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:
<<3 bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.>>.

Art. 5
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2020)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5/2020 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il comma 1 si applica alle richieste di erogazione presentate dai beneficiari entro il termine perentorio del 30 giugno 2021.>>.

Art. 6
 (Disposizioni contabili e intersettoriali)
1. I contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini e oggetto di rinegoziazione, possono essere confermati anche in deroga a disposizioni di legge vigenti e conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Fondazione presenta apposita istanza alle strutture regionali competenti alla conferma dei contributi medesimi. Le somme rinvenibili quali eventuali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura, anche parziale, delle rate di ammortamento dei mutui oggetto di rinegoziazione, e confermati nell'importo originario, e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, mantengono il loro vincolo di destinazione al fine di garantire l'assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli, Tipologie, Missioni e Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
4. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima Tabella A.
5. È aggiornato l'allegato 2 alla Nota integrativa di cui all' articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023), relativo ai mutui autorizzati ai sensi dell' articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come risulta nel prospetto di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
6. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
7. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 7
 (Dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dismettere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come prescritto dall' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la quota di partecipazione al capitale della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad affidare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, a soggetto esperto la valutazione della congruità del prezzo di cessione della partecipazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 8
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
2. Per le finalità previste dal comma 1, righe 1 e 2, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.648,41 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 530,46 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.546,91 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 300 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dal comma 1, riga 7, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 1.671,45 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2, si provvede, per l'importo di 5.000 euro, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e per l'importo di 648,41 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.