LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 167
  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2003)
1. All' articolo 11 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.>>;

b)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.
3 ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 ter, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.
3 quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.>>.