LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Capo I
 Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza
Art. 3
 (Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza)
1. È operante, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di fornire, periodicamente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli Venezia Giulia, quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche di promozione di più alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali.
2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:
a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità, in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;
d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;
e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
h) della promozione all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
i) della presentazione alla Giunta regionale di una relazione periodica sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.
3. L'Osservatorio svolge la propria attività in collaborazione con l'Osservatorio regionale antimafia di cui alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità).
4. L'azione dell'Osservatorio avviene mediante:
a) la raccolta, la ricerca, l'analisi di dati d'interesse sul fenomeno dell'insicurezza, reale e percepita, e la conseguente elaborazione documentale;
b) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
c) la valutazione sull'evoluzione dei fenomeni di criminalità interessanti il territorio regionale;
d) l'attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati, secondo le politiche regionali emanate in materia di sicurezza urbana, degrado e decoro delle città, sul territorio di competenza del singolo ente locale.
Art. 4
 (Modalità di funzionamento dell'Osservatorio)
1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, l'Osservatorio può avvalersi di:
a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza;
b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza;
c) Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza;
d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore;
f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).