Art. 8
(Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)
1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.
2.
La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:
a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall’
articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti);
b)
degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della
legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.
3. Il personale di cui al comma 2, lettera a), fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità sul territorio regionale, adotta, su proposta dell’Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all’utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 16/2021
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 9, comma 6, lettera c), L. R. 16/2021
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera d), L. R. 16/2021
5Comma 4 abrogato da art. 9, comma 6, lettera e), L. R. 16/2021
6Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera f), L. R. 16/2021