1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
g)
gli articoli 43 e 44 della
legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
j)
l'
articolo 29 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3
(Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
k)
gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 56 della
legge regionale 28 giugno 2016, n. 10
(Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);
l)
gli articoli 17 e 18 della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20
(Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016);
m)
gli articoli 5 e 6 della
legge regionale 21 aprile 2017, n. 9
(Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);
s)
il comma 5 dell'articolo 6 e l'articolo 7 della
legge regionale 8 marzo 2019, n. 4
(Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali);
u)
l'
articolo 21 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13
(Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).