LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 32
 (Fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale)
1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.
2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
3. La domanda di accesso al fondo è presentata dai soggetti di cui al comma 1, entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale.
4. La Giunta regionale determina gli importi da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dell'importo, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.