Art. 25
1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei fabbisogni individuati dagli enti locali e previo accordo con gli enti stessi. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario l'Amministrazione regionale può prevedere una riserva, non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, in favore rispettivamente degli agenti e degli ispettori in servizio presso le Amministrazioni comunali.
2. L'accesso al ruolo di agente avviene mediante corso-concorso, comprensivo di prove e accertamenti volti a verificare l'idoneità allo svolgimento delle funzioni, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a). Il corso-concorso può essere preceduto da una prova preselettiva.
3. I vincitori dei concorsi frequentano un corso di formazione di base per agenti o di qualificazione professionale se ispettori o commissari, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, sono esonerati dall'eventuale prova preselettiva e accedono direttamente al corso-concorso di cui al comma 1.
5.
Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale, la Regione disciplina con regolamento:
a) le procedure per l'attivazione del corso-concorso;
b) i requisiti per l'ammissione al corso-concorso e per l'accesso al ruolo;
c) i criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso e dell'eventuale prova preselettiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 134, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.