LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 21
 (Comandante del Corpo di polizia locale)
1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all’interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente alle Forze di polizia di cui all’ articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza).
2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.
3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico-operativo e la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 12, comma 4.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera m), L. R. 16/2021