LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 17
 (Competenza territoriale)
1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.
2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
d) attività svolte in attuazione dell'articolo 16, nonché ai sensi dell'articolo 23.