Art. 13
(Ambito territoriale di riferimento dei Corpi di polizia locale)
1. Il funzionamento e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale sono improntati a principi di efficienza, efficacia e continuità operativa in considerazione delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del territorio di appartenenza, ivi compresa la sua eventuale inclusione nelle aree di applicazione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.
2. Sono denominati Distretti gli ambiti territoriali dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 14, comma 2, dei Comuni singoli o associati.
3. I Corpi di polizia locale di cui al comma 2 assumono la denominazione di Corpo del Distretto di polizia locale.
4.
Nei Distretti costituiti dalle forme collaborative di cui alla
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21
(Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono essere individuate zone omogenee, denominate Presidi, il cui ambito territoriale corrisponde a uno o più enti locali del medesimo Distretto, quali unità di decentramento operativo del Distretto medesimo.
5.
I Comuni singoli e le forme collaborative di cui alla
legge regionale 21/2019
dotati di Corpi di polizia locale in Distretti contermini possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato di funzioni di polizia locale in ambiti denominati Area interdistrettuale di polizia locale, fermo restando che ogni Distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.