Art. 36
(Norme transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
6.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), continua ad applicarsi il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1
(Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge regionale 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).
8. Per l'anno 2021, le risorse di cui al all'articolo 16, comma 5, sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 4.
9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'articolo 22, comma 1, anche in deroga al requisito di anzianità previsto dal medesimo articolo.
10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso regionale di cui all'articolo 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli enti locali, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa.
11. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 28 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 37
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2021, di 15.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, si provvede, relativamente alla spesa di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità di cui agli articoli 6, 10 e 15, comma 5, si provvede, relativamente alla spesa di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 5, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2021, di 30.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui all'articolo 26 si provvede, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui all'articolo 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui all'articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui all'articolo 33 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno per la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, verranno accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
15.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.