LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 8
 (Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)
1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.
2. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:
a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall’ articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti);
b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.
3. Il personale di cui al comma 2, lettera a), fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità sul territorio regionale, adotta, su proposta dell’Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all’utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 16/2021
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 9, comma 6, lettera c), L. R. 16/2021
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera d), L. R. 16/2021
5Comma 4 abrogato da art. 9, comma 6, lettera e), L. R. 16/2021
6Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera f), L. R. 16/2021