LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 4
 (Modalità di funzionamento dell'Osservatorio)
1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, l'Osservatorio può avvalersi di:
a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza;
b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza;
c) Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza;
d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore;
f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).