LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 28
 (Comitato tecnico regionale per la polizia locale)
1. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è composto:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione, con funzioni di vicepresidente;
c) dai comandanti dei Corpi comprendenti i Comuni ex capoluogo di provincia;
d) dai comandanti dei Corpi dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti;
e) dai comandanti dei Corpi comprendenti Comuni ad alto flusso turistico, con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
f) da quattro comandanti o responsabili designati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'assessore provvede direttamente alla nomina.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale collabora attivamente con la struttura regionale competente in materia di polizia locale e svolge funzioni di:
a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;
b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica e programmi gestionali unici;
c) riconoscimento, valorizzazione e diffusione di buone pratiche.
4. Una specifica seduta viene riservata annualmente alla partecipazione dei rappresentanti regionali delle Associazioni Professionali di Polizia Locale maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che ne facciano richiesta. In tale occasione i citati rappresentanti, nel massimo di due per ogni Associazione, di cui almeno uno prescelto tra il personale con grado di ispettore o agente, possono proporre all'ordine del giorno tematiche di particolare interesse sui temi di cui al comma 3.
5. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura regionale competente in materia di polizia locale.