LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 12
 (Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi e i Servizi di cui al comma 2 svolgono, nell’ambito delle competenze istituzionali e dell’autonomia organizzativa dell’ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 64/1986 ;
e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.
(1)
4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunità di cui all'articolo 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale .
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera k), L. R. 16/2021