LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.

TESTO VIGENTE dal 02/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/04/2021
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 2
 (Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015)
1.
La rubrica dell' articolo 1 della legge regionale 14/2015 è sostituita dalla seguente: << (Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR) >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole: << nonché degli interventi di cui all' articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), previsti dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione" della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all' art. 1, comma 242, della legge 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20), >> sono soppresse.

3.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole << Fondo POR FESR 2014-2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR >>.

4.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027 è utilizzato il Fondo di cui al comma 1.>>.

5.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 è sostituito dal seguente:
<<2. Al Fondo affluiscono:
a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;
c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo;
d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;
e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis.>>.

6.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole << dal Programma operativo >> sono sostituite dalle seguenti: << dai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis >>.