LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.

TESTO VIGENTE dal 02/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2021
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 9
 (Anticipazione di risorse sui Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo + 2021 - 2027 della Regione FVG - POR FESR e FSE+ 2021 - 2027)
1. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito dei Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo + per il periodo 2021-2027, conformemente agli obiettivi specifici previsti nel regolamento in corso di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie recante le "disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti", nonché delle attività di assistenza tecnica funzionali all'avvio e alla gestione del Programma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare l'attivazione di nuove attività da rendicontare nell'ambito del medesimo Programma con un'assegnazione di risorse regionali pari a 23.961.400 euro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo europeo di Sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo +.