LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

TITOLO IV
 MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
 Economia sostenibile
Art. 77
 (Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, all'articolo 1 della legge regionale 18/2003, all'articolo 8 della legge regionale 4/1999 e all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)
1. La Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per:
a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui:
1) innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati;
2) progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti;
3) realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione;
4) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;
c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;
d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'esperto in gestione dell'energia, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 sono abrogati:

b) i commi da 1 a 8 dell' articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
c) i commi da 33 a 38 dell' articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
d) il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), modificativo della legge regionale 4/1999 .
Art. 77 bis
 (Sostegno alle imprese per interventi di riduzione dei consumi energetici)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti da parte delle imprese del settore del manifatturiero, attraverso la copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed eventualmente accumulata.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore del manifatturiero diretti:
a) all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, finalizzati alla produzione di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa, compresi gli oneri per i servizi accessori da sostenere per la realizzazione dell'investimento;
b) all'integrazione degli impianti di cui alla lettera a) con sistemi di accumulo;
c) all'acquisto ed installazione del sistema combinato di inverter con sistema di accumulo e allacciamento alla rete dell'energia elettrica.
(2)
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 28, L. R. 13/2022
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 78
 (Impresa diffusa)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e a un maggiore benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a progetti pilota, nell'ambito delle progettualità finanziate a valere sull' articolo 86 della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 72, che prevedono la messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro, in sinergia con le misure di cui al titolo III, capo IV bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. Per le finalità di cui al comma 1 il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell' articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), è aggiornato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
 Economia circolare
Art. 79
 (Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)
1. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso:
a) l'implementazione di metodi di produzione aziendale che puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento e innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo sviluppo di progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera;
b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di origine regionale attraverso azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali;
c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di sostenibilità e circolarità della produzione, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;
d) la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse;
e) il conseguimento e il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia;
f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità futura della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto.
3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente n materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia, nonché la gestione degli incentivi di cui al comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, che stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta, le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile.
4 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge altresì l'attività di sviluppo e monitoraggio del sistema forestale regionale e della connessa filiera del legno, ivi compresi la realizzazione e la gestione per l'Amministrazione regionale del portale informatico del legno della regione, nonché l'attività di analisi statistica e diffusione dei dati del comparto del legno e di sviluppo dei servizi ecosistemici forestali, nel rispetto di quanto stabilito da apposita convenzione avente i contenuti previsti al comma 4 e conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive.
5. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile, svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia e le attività di cui al comma 4 bis, anche mediante la stipula di una convenzione con la società cooperativa Legno Servizi.
6. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 4 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale e si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle attività.
7. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 67, lettera a), L. R. 13/2022
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 67, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 80
 (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile un contributo per la realizzazione, anche in sinergia con gli altri attori economici e locali che compongono il sistema arredo, di iniziative finalizzate a:
a) sviluppare forme di standardizzazione e semplificazione burocratica per le opere di riqualificazione, riconversione o ampliamento degli edifici a uso industriale presenti nei distretti, anche attraverso un coinvolgimento collaborativo con i consorzi industriali attivi nei territori limitrofi;
b) proporre e realizzare azioni di valorizzazione e marketing territoriale nei Distretti con l'obiettivo di promuovere le peculiarità degli stessi anche nel panorama nazionale e internazionale;
c) sviluppare e incentivare forme di collaborazione tra le imprese al fine di attuare azioni di welfare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 87 della presente legge;
d) valorizzare i poli formativi del settore mobile e arredo presenti nei distretti, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione con le imprese;
e) incentivare e valorizzare i processi di sostenibilità, circolarità e innovazione continua all'interno dei distretti.
3. Al contributo di cui al comma 2, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013 , fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.
4. Per accedere al contributo di cui al comma 2 il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 4 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
 Riuso e recupero
Art. 81
 (Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)
1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo, nonché la prevenzione dell’abbandono di rifiuti, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica.
2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015 , e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:
a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;
b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;
c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;
e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.
3 bis. L'inserimento di ulteriori schede di ricognizione dei complessi produttivi degradati nonché l'aggiornamento delle schede contenute nel master plan di cui al comma 3, anche finalizzati al riconoscimento dei medesimi complessi produttivi degradati, è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione. Di tale deliberazione è data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 5, L. R. 15/2022
Art. 82
 (Complessi produttivi degradati)
1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.
2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 così come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), riconosciuti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione, possono essere assoggettati a interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati:
a) allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione;
b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato;
c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ambito territoriale entro il quale ogni consorzio è tenuto a operare la ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, nonché le modalità e i termini di esecuzione della ricognizione. Con successiva deliberazione sono determinati i criteri di assegnazione delle risorse per l'attività di ricognizione. I Consorzi di sviluppo economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia alle attività di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri, nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all’articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 83
 (Riqualificazione produttiva sostenibile)
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale ai quali è attribuita la competenza a operare ai fini della riqualificazione produttiva sostenibile, sulla base di convenzioni con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione delle aree comprese nei perimetri di cui all'articolo 82, comma 2.
2. Le aree comprendenti i complessi produttivi degradati, se ricadono in zone di cui all'articolo 82, comma 2, diverse dalle zone D1, sono assimilate alle zone D1 ai soli fini contributivi.
3. Per le finalità di cui alla presente legge entro le aree di cui all'articolo 82, comma 2:
a) i Consorzi di sviluppo economico locale attuano tutte le iniziative di competenza, a valere sulle risorse stanziate dall'Amministrazione regionale sulle misure contributive di cui agli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 ;
b) i privati possono accedere alle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale nel contesto delle misure contributive di cui all' articolo 6 della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 63;
c) l'Amministrazione regionale può riservare ulteriori risorse dedicate ai Consorzi di sviluppo economico locale o ai privati, a valere sul fondo di cui all'articolo 85, per sostenere interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2.
Art. 84
 (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)
1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.
2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:
a) qualità architettonica;
b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia;
c) efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;
d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;
e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;
f) qualità paesaggistica.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le imprese, i privati e i Consorzi di sviluppo economico locale, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di cui al comma 1 correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 , assegnati, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , con procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi per la selezione degli interventi. La selezione degli interventi è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;
b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;
c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato;
d) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni");
e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;
f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;
g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli edifici.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 10, L. R. 13/2022
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 13/2023
Art. 85
 (Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)
1. Per le finalità di cui al presente capo è istituito un fondo regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro dei complessi produttivi degradati alimentato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati che intendono avviare nuove attività produttive nelle aree interessate dagli interventi.
2. Il fondo è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche i criteri di riparto.
3. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, avente carattere programmatorio, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.
Capo IV
 Responsabilità sociale d'impresa
Art. 86
 (Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale)
1. La Regione riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita dei modelli di responsabilità sociale d'impresa, anche tramite l'adozione di nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi, promuove le azioni volte ad attuare le tipologie di intervento che contribuiscono all'alfabetizzazione sulla sostenibilità per aziende, all'accompagnamento alle imprese nell'adozione di comportamenti socialmente responsabili e al mantenimento e sostegno allo sviluppo di una strategia sostenibile di lungo periodo.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
3. Al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa o della sostenibilità dell'attività aziendale, la Regione sostiene le imprese che acquisiscono nuove competenze aventi ad oggetto in particolare interventi per misurare la rilevanza degli indicatori di sostenibilità dell'attività aziendale sotto il profilo finanziario, l'innovazione organizzativa, l'introduzione di nuovi modelli di business, nonché l'adozione di bilanci e di rendiconti di sostenibilità.
4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi a soggetti in possesso di comprovata competenza pluriennale in materia di responsabilità sociale d'impresa o di sostenibilità dell'attività aziendale secondo i criteri e le modalità previsti da apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Turismo, sentito l'Assessore competente in materia di lavoro.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 52, lettera a), L. R. 13/2021
2Comma 4 sostituito da art. 2, comma 52, lettera b), L. R. 13/2021
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 29, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 29, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo V
 Welfare territoriale e aziendale
Art. 87
 (Welfare territoriale e aziendale)
1. La Regione riconosce tra le priorità da sviluppare a favore della produttività delle imprese l'attivazione, in via sperimentale, sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale condivisa tra le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di attività produttive, di forme territoriali di welfare aziendale con particolare riguardo all'accesso dei collaboratori delle PMI, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche in sinergia con la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa presenta alla Direzione centrale attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta complessiva che individui le attività da destinare alla realizzazione del progetto di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.
Capo VI
 Nuovi modelli organizzativi
Art. 88
 (Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa)
1. In coerenza con l' articolo 46 della Costituzione e in armonia con la normativa nazionale vigente, anche al fine di favorire l'attuazione delle previsioni di cui all' articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017 , la Regione promuove, favorisce e sostiene la partecipazione dei lavoratori, sia in forma diretta sia attraverso le loro rappresentanze e associazioni sindacali, alla gestione delle imprese che hanno la loro sede legale, ovvero siti produttivi o unità organizzative nel territorio regionale, quale elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico locale e per la valorizzazione della sua vocazione comunitaria e delle sue esperienze e competenze distintive.
2. Nella prospettiva di cui al comma 1 la Regione riconosce come destinatarie dei propri interventi di agevolazione e supporto, le imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI, del codice civile , che adottano un regolamento di collaborazione in conseguenza di accordi stipulati con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, che prevede, almeno due dei seguenti requisiti:
a) la redistribuzione ai lavoratori dipendenti, nei limiti e con modalità definite nel regolamento di collaborazione, di una quota del profitto d'impresa anche attraverso l'assegnazione agli stessi di azioni o titoli equivalenti;
b) l'attivazione di procedure di informazione e di consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, ulteriori rispetto alle prescrizioni della legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in occasione delle decisioni più rilevanti dell'impresa, che prevedano anche il monitoraggio e la verifica delle decisioni medesime;
c) l'istituzione di organismi paritetici, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, dotati, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, di funzioni consultive e di indirizzo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, le pari opportunità, la remunerazione di risultato, l'organizzazione del lavoro e le modalità della prestazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, i servizi sociali di supporto ai lavoratori e alle loro famiglie e le misure di welfare, tali da realizzare significativamente ed effettivamente i principi della responsabilità sociale d'impresa;
d) la presenza di un membro all'interno degli organi di gestione dell'impresa che sia appositamente eletto o nominato secondo modalità condivise con le rappresentanze o le associazioni sindacali o forme alternative che non prevedano necessariamente l'appartenenza al sindacato laddove non sia prevista la presenza del sindacato;
e) l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale d'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni o delle quote e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione.
3. Al fine di agevolare l'adozione di forme di responsabilità sociale d'impresa anche in realtà di minori dimensioni definite dal regolamento di cui al comma 5, il regolamento di collaborazione è considerato valido anche se prevede solo uno dei requisiti di cui al comma 2.
4. A favore delle imprese che adottano il regolamento di collaborazione la Giunta regionale, può riconoscere priorità sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria e può prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva legge regionale.
5. Con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono disciplinati i criteri e le modalità operative di cui al comma 4, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di cui al comma 4.
6. Il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale di cui all' articolo 4 quinquies della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è l'organo deputato ai fini del monitoraggio e della eventuale verifica, su richiesta delle parti, dei regolamenti di collaborazione di cui al comma 2, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Tavolo permanente verifica, esclusivamente su richiesta delle parti, tra le varie condizioni anche a tutela della concorrenza, che il datore di lavoro abbia correttamente o meno fruito degli interventi di agevolazione e supporto previsti dal comma 2, e svolgendo un accertamento sul merito del trattamento economico e/o normativo contrattuale applicato dai regolamenti di collaborazione ed effettivamente e sostanzialmente garantito ai lavoratori, non limitandosi a un mero accertamento legato a una formale applicazione dei regolamenti di collaborazione medesimi. Tuttavia questa valutazione di equivalenza non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale. Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati anche da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale determinerà la perdita di eventuali interventi di agevolazione e supporto previsti dal comma 2, solo qualora, in esito alla volontaria verifica richiesta dalle parti, non vengano riportati a equivalenza in un tempo congruo determinato di volta in volta dal medesimo Tavolo permanente.