LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Capo VI
 Ottimizzazione e coordinamento delle risorse
Art. 57
 (Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale)
1. Al fine di ottimizzare le risorse da destinare all'attuazione delle finalità della presente legge la Direzione centrale competente in materia di attività produttive:
a) monitora le opportunità di cofinanziamento con fondi nazionali e comunitari, anche rivolti direttamente alle imprese o attuati tramite accordi di sviluppo, accordi per l'innovazione e altre forme di sostegno congiunto a progettualità rivolte allo sviluppo economico dei territori;
b) coordina l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari nell'attuazione delle misure di competenza;
c) individua specifici progetti di sviluppo oggetto di cofinanziamento regionale, anche su iniziativa dei cluster regionali o di gruppi di imprese composti da almeno tre PMI.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in raccordo con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, attua iniziative di informazione e di accompagnamento alle imprese.