LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Capo I
 Turismo e impresa
Art. 30
 (Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo)
1.
Dopo l' articolo 6 quater della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), come inserito dall'articolo 49, è inserito il seguente:
<<Art. 6 quinquies
 (Fondo credito turismo)
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.
2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.>>.

Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 35

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 7 sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 15/2022
2Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 36
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo)
1. All' articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 ter.1. sono inseriti i seguenti:
<<2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.
2 ter.1.1.1. Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.>>;

b)
al comma 2 sexies dopo le parole << iniziative per lo sviluppo dei cluster >> sono inserite le seguenti: << , con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, >>.

2. All' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole: << , nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis.1 dell' articolo 15 della legge regionale 3/2015 >> sono soppresse;

b)
al comma 36 le parole: << 2 bis.1, >> sono soppresse.

Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 38

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2021
2Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2021
3Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2021
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2021
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 13/2022
6Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 21, L. R. 13/2023
7Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 7/2024 . La modifica trova applicazione anche nelle more dell'adeguamento dell'art. 4 del D.P.Reg. 24 maggio 2021, n. 085/Pres.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 7/2024 . La modifica trova applicazione anche nelle more dell'adeguamento dell'art. 4 del D.P.Reg. 24 maggio 2021, n. 085/Pres.
9Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025