LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Capo I
 Turismo e impresa
Art. 30
 (Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo)
1.
Dopo l' articolo 6 quater della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), come inserito dall'articolo 49, è inserito il seguente:
<<Art. 6 quinquies
 (Fondo credito turismo)
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.
2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.>>.

Art. 31
 (Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-ricettivo che vogliono crescere, elevando qualitativamente l'offerta turistica, mediante ristrutturazioni e rinnovi degli immobili di loro proprietà.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
Art. 32
 (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell' articolo 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), anche con riferimento agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 47 bis della legge regionale medesima, al fine di elevare gli standard qualitativi delle unità e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale si inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi della prestazione determinati in base a un disciplinare concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 35, proprietari.
2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale è attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicità on line dell'immobile.
3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 è inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.
Art. 33
 (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)
1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale:
a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;
b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialità di cui all'articolo 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale.
2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.
Art. 34
 (Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni.
2. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, comma 2, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Se le amministrazioni locali competenti per territorio, per la finalità di cui al comma 1, prevedono forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei medesimi soggetti, anche qualora non risultino beneficiari dei contributi, fermo restando l'obbligo specifico di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli enti locali nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate.
Art. 35
 (Albergo diffuso)
1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile.
2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello di albergo diffuso del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG attua le opportune forme di coordinamento della promozione dello specifico prodotto turistico, assicurando la formazione obbligatoria degli operatori anche in collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli 84 bis e 85 della legge regionale 29/2005 , in collaborazione con le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale interessate per le rispettive competenze istituzionali e con la partecipazione attiva degli alberghi diffusi e degli enti locali.
3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 22 della legge regionale 21/2016 , al fine di garantire continuità al modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge.
4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio "Io sono FVG", i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.
6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale 21/2016 per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e in conto capitale a favore di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali capofila di progetti integrati di sviluppo locale finalizzate all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al miglioramento dell'arredo urbano, al sostegno di attività artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato.
7. L'Amministrazione regionale può finanziare progetti unitari che prevedono la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.
Note:
1Comma 7 sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 15/2022
Art. 36
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo)
1. All' articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 ter.1. sono inseriti i seguenti:
<<2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.
2 ter.1.1.1. Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.>>;

b)
al comma 2 sexies dopo le parole << iniziative per lo sviluppo dei cluster >> sono inserite le seguenti: << , con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, >>.

2. All' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole: << , nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis.1 dell' articolo 15 della legge regionale 3/2015 >> sono soppresse;

b)
al comma 36 le parole: << 2 bis.1, >> sono soppresse.

Art. 37
 (Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalità turistico ricettiva che coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o più amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico.
2. I progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al fine di promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale.
3. I progetti di investimento di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
4. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
5. La Giunta regionale individua limiti dimensionali e finanziari dei progetti di investimento, nonché le modalità di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo eventuale cofinanziamento.
Art. 38
 (Voucher TUReSTA in FVG)
1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 , agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie, sono istituiti i " voucher TUReSTA in FVG ", utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa.
2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro, sulla base della numerosità dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TUReSTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.
2 ter. Ciascun residente può usufruire del voucher una sola volta nell'anno solare.
3. Nelle zone omogenee A di svantaggio socio economico dei territori montani di cui alla legge regionale 33/2002 , l'importo dei voucher di cui al comma 1 va da un minimo di 40 euro a un massimo 160 euro.
3 bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".
4. Con regolamento sono stabiliti requisiti e modalità di concessione dei rimborsi a favore delle strutture ricettive e le agenzie viaggio e i tour operator aventi sede legale o unità operative nella regione, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.
4 bis. La completezza della documentazione presentata ai fini del rimborso a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e dei tour operator, è sottoposta a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative al periodo di riferimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Direttore del servizio turismo e commercio.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2021
2Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2021
3Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2021
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2021
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 13/2022
6Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 21, L. R. 13/2023
Art. 39
 (Consorzio unitario per la montagna)
1. Al fine di promuovere l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unitario per la promozione e commercializzazione turistica della montagna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un canale di finanziamento dedicato al finanziamento di un progetto complessivo presentato da un unico soggetto che aggrega soggetti territoriali rappresentativi di operatori economici di area montana complessiva.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati da soggetti in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di promo-commercializzazione di prodotti turistici e di organizzazione di eventi.
3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.