LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

TITOLO II
 MISURE PER LA MODERNIZZAZIONE DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
 Disposizioni in materia di commercio
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 9

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera bbb), L. R. 17/2025
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 15/2022
2Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 16

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 3/2024
2Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 17

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 13/2021
2Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
5Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023
6Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Capo II
 Digitalizzazione
Art. 18
 (Crescita e diffusione della cultura digitale)
1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate le attività che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con i cluster regionali e con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all'innovazione, di iniziative finalizzate a:
a) sviluppare la capacità di collaborazione, anche in un'ottica di open innovation, tra piccole e medie imprese e soggetti operanti nel campo delle tecnologie digitali, comprese le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici con sede sul territorio regionale, al fine di favorire e stimolare l'aggregazione tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali;
b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali;
c) stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse all'applicazione delle tecnologie digitali in collaborazione e partnership con i cluster, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali, anche tramite l'organizzazione di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende regionali per favorire la collaborazione con imprese e start-up innovative;
d) con particolare riferimento al settore terziario, promuovere lo sviluppo della digitalizzazione e dei sistemi di Information Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, anche attraverso la previsione della messa a disposizione di un elenco aperto di professionisti qualificati presso l'Agenzia Lavoro SviluppoImpresa;
e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico e imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices al fine di incoraggiare le PMI a dotarsi di sistemi e servizi che garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica;
f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali più idonei per sostenere le nuove sfide dell'internazionalizzazione legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita;
g) promuovere e diffondere le linee di sostegno alla digitalizzazione delle imprese;
h) diffondere sul territorio regionale, nonché presso le strutture dell'Amministrazione regionale competenti per l'attuazione di politiche a favore delle imprese, la conoscenza dei fabbisogni delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine di tenerne conto nella progettazione di misure a favore delle imprese, anche sulla base di ricognizioni effettuate sul tessuto produttivo regionale;
i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere a disposizione delle imprese interessate per disciplinare i loro rapporti nell'ambito di progetti di open innovation.
4. Al contributo di cui al comma 3, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, si applica la disciplina concernente il rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell’Unione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis", fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.
5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 19
 (Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche alla legge regionale 3/2015)
1. Al fine di promuovere l'introduzione nelle PMI di tecnologie finalizzate alla digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, amministrativi, organizzativi e produttivi, al design e alla personalizzazione della produzione industriale, alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 17 le parole << anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa >> sono sostituite dalle seguenti: << al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, >>;

b)
il numero 3 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
<<3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;>>;

c)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:
<<d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;>>;

d)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:
<<b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:
1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;
2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;
3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.>>.

Art. 20
 (Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 3/2015)
1. La Regione valorizza le strategie di servitizzazione delle PMI operanti sul territorio regionale, volte a estendere e differenziare l'offerta di prodotto, sviluppare la flessibilità operativa ed erogare servizi avanzati, per il conseguimento di vantaggi competitivi durevoli e la riduzione dei costi fissi strutturali. La Regione sostiene le politiche imprenditoriali che favoriscono lo sfruttamento del prodotto attraverso la stipulazione di appositi contratti, l'utilizzo di sistemi di sensoristica avanzata e manutenzione intelligente, la formazione delle risorse umane per l'introduzione di nuovi servizi o per la gestione di quelli esistenti, nonché per la soluzione e la gestione dei rischi finanziari connessi alla servitizzazione.
2.
Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3/2015 , come aggiunta dall'articolo 19, è aggiunta la seguente:
<<d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.>>.

Art. 21
 (Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale)
1. Al fine di diffondere le opportunità di finanziamento pubblico per i progetti di trasformazione digitale delle imprese, l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in collaborazione con i parchi scientifici, i cluster regionali e le associazioni di categoria e loro emanazioni, monitora le forme di sostegno previste a livello regionale, nazionale e comunitario al fine di realizzare pacchetti informativi dedicati alle imprese, personalizzati in base agli specifici fabbisogni di settori o tipologie di imprese rilevati dai progetti in corso sul territorio regionale sviluppati dai medesimi parchi scientifici e cluster.
2. Al fine di sostenere la trasformazione digitale delle imprese regionali verso l'applicazione di modelli di business avanzati, l'Amministrazione regionale valorizza i progetti che prevedono:
a) l'applicazione di strategie di servitizzazione;
b) la realizzazione in modalità open innovation;
c) la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere opportunità di mercato legate alla prospettiva della società 5.0 e della silver economy, in ambito turistico, domotico, logistico e dei trasporti intelligenti;
d) la realizzazione tramite l'utilizzo di tecnologie additive;
e) l'attività di sperimentazione, ricerca applicata e sviluppo, nonché trasferimento tecnologico, orientati all'utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nonché di quelle emergenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e produttiva e di favorire l'offerta di beni e servizi di nuova generazione.
3. Ai fini di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Art. 22
 (Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Udine, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Amaro, per la realizzazione di un progetto finalizzato al sostegno delle Alpine Technologies, quale fattore di rilancio competitivo della montagna friulana.
3. Le domande finalizzate alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive, corredate dei progetti con gli interventi programmati e del preventivo di spesa.
4. I progetti devono prevedere:
a) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso altre imprese e istituzioni;
b) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare i progetti valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
c) il coinvolgimento del sistema della formazione anche tramite università o istituti tecnici superiori anche con riferimento al laboratorio di meccatronica avanzata LAMA FVG.
5. Con il decreto di concessione sono stabiliti le ulteriori condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.
Art. 23
 (Misure a sostegno delle KIBS)
1. La Regione riconosce l'importanza strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto. La Regione riconosce, altresì, la necessità di enucleare nell'ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale, valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento al settore manifatturiero.
2. Per la finalità di cui al comma 1 Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa realizza, in attuazione dell' articolo 30 quater, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, anche sperimentando metodologie innovative, un'analisi e uno studio di fattibilità contenenti:
a) una proposta di criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale e internazionale;
b) una proposta di misure specifiche che favoriscano la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;
c) una proposta di specifiche misure per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, che prevedano la presentazione e le modalità di eventuale revisione e aggiornamento, di un piano economico-finanziario con la quantificazione degli obiettivi del progetto e la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso, nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa.
3. In esito all'analisi e allo studio di fattibilità di cui al comma 2, il regolamento di attuazione delle misure a favore delle KIBS di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di accompagnare la crescita e lo sviluppo delle imprese KIBS, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'attuazione delle misure di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 24
 (Progetti di open technology per le imprese)
1. Al fine di sviluppare l'industria 4.0 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione, in collaborazione con il DITEDI - Distretto delle tecnologie digitali, di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori, anche con riferimento alle potenzialità della filiera del vetro e anche con ricadute sugli enti della pubblica amministrazione.
2. I progetti devono prevedere:
a) il cofinanziamento da parte delle aziende partecipanti;
b) il coinvolgimento di almeno un parco scientifico e tecnologico regionale, eventualmente come ospitante la tecnologia e per creare le opportune reti e sinergie anche con progettualità in corso, nonché il coinvolgimento del sistema della formazione tramite università o istituti tecnici superiori;
c) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso almeno dieci ulteriori aziende per ciascuna azienda partecipante;
d) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare il progetto valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, previa acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, e successivamente, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell’Unione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis", o nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) 651/2014 , nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. La domanda relativa alla progettualità di cui al comma 2 è presentata dal COMET, entro il 3o giugno di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 30, comma 1, L. R. 3/2024
Capo III
 Promozione di start-up e spin-off imprenditoriali e del crowdfunding
Art. 25
 (Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012 e abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015)
1. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore:
a) di imprese o di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali;
b) di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;
c) di imprese in fase di avviamento, a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento di cui all' articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le spese per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
3. Al fine di modernizzare il sistema di incentivazione anche tramite la sperimentazione di nuove modalità attuative, nell'ambito della misura prevista dal comma 1, lettera a), la Direzione centrale competente per le attività produttive si avvale del supporto di esperti incaricati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell' articolo 30 quater della legge regionale 11/2009 , e del supporto delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria, nonché di quelle dell'innovazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. La contribuzione è calcolata quale quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale sottoscritto dagli altri soci, a fronte dell'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto investitore ammesso alla garanzia del predetto Fondo. La contribuzione ha un ammontare massimo pari a 100.000 euro e può essere erogato quando l'aumento di capitale sociale sottoscritto è versato.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati:

a) i commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis, dell' articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 28, lettera a), L. R. 7/2024
2Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 28, lettera b), L. R. 7/2024
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 26
 (Sostegno per crowdfunding)
1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start-up regionali, le seguenti linee contributive prevedono tra le spese ammissibili quelle legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all' articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
b) incentivi di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 ;
c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di cui all' articolo 20 della legge regionale 3/2015 ;
d) incentivi alle start-up innovative di cui all' articolo 23 della legge regionale 3/2015 ;
e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2012 ;
f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all' articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 i regolamenti attuativi delle rispettive linee contributive sono adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
 Snellimento, semplificazione, incentivi automatici
Art. 27
 (Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)
1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.
2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessità dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa, per i seguenti procedimenti contributivi:
a) articoli 42 bis, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis e 62 della legge regionale 12/2002 ;
3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro è sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla legge regionale 7/2000 , la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni.
Art. 28
 (Spese antecedenti la domanda di contributo)
1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attività produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini specifici per la retroattività previsti dalla normativa di settore.
Capo V
 Nuovi canali di comunicazione
Art. 29
 (Nuovi canali di comunicazione)
1. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che opera in stretto raccordo con le Direzioni centrali competenti per le attività produttive e per il lavoro e con gli altri Uffici regionali competenti, potenzia le attività di diffusione e comunicazione delle opportunità messe a disposizione delle imprese del territorio, anche attraverso:
a) l'istituzione di un numero verde rivolto alle imprese;
b) forme di comunicazione personalizzate in base alle specifiche esigenze delle singole imprese, rilevate anche tramite l'utilizzo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale;
c) la periodica messa a disposizione di un programma delle aperture di bandi previste per l'annualità in corso;
d) l'accompagnamento alla presentazione di progetti e domande, in collaborazione con le associazioni di categoria, con la costituzione di un gruppo di professionisti ed esperti specificamente formati;
e) la messa a disposizione delle imprese di un account di posta dedicato a ricevere le informazioni di interesse;
f) la realizzazione di un punto di accesso unico ai servizi del sistema regionale produttivo e del lavoro, un Ecosistema digitale;
g) la realizzazione di specifici pacchetti informativi dedicati in particolare alla diffusione delle pratiche legate all'economia circolare, all'economia sostenibile e alle novità introdotte dalla presente legge;
h) la realizzazione di iniziative per valorizzare e favorire la circolazione di idee e progetti innovativi, promuovendo le eccellenze territoriali in particolare quelle giovanili;
i) l'implementazione e la valorizzazione dei dati aperti di cui alla legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo).
2. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, sviluppa, anche mediante l'utilizzo di tecnologie legate ai big data e all'intelligenza artificiale, uno strumento per la stima dell'impatto dei progetti beneficiari di agevolazioni regionali, in particolare sui seguenti fattori:
a) fatturato;
b) gettito fiscale;
c) occupazione diretta e stabile;
d) occupazione indotta;
e) introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, organizzative o commerciali.