LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale al fine di dotarlo di una maggiore resilienza, favorirne lo sviluppo qualitativo, sostenibile e partecipato.
Art. 2
 (Principi e finalità)
1. La presente legge è adottata in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6), 7) e 10), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in armonia con i principi generali in materia di attività economiche.
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale, tramite il sostegno a un nuovo commercio, alla ricerca e all'innovazione, alla digitalizzazione del sistema produttivo, alle start-up e spin-off e alle imprese giovanili;
b) l'accrescimento dell'attrazione e della competitività dell'intero sistema produttivo regionale, dei sistemi locali che lo compongono e delle filiere dei settori leader;
c) la crescita dell'economia regionale tramite la riqualificazione dell'offerta turistica, il sostegno alle imprese per la ripartenza, la capitalizzazione delle PMI;
d) la resilienza del sistema economico anche tramite il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione degli ambienti della produzione;
e) il rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale e l'attrazione di risorse strategiche;
f) la previsione di nuovi canali di comunicazione e lo snellimento e semplificazione delle procedure;
g) il completamento della riforma dell'accesso al credito;
h) la valorizzazione dei Consorzi di sviluppo economico locale;
i) la sicurezza dei luoghi e nei luoghi di lavoro.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale:
a) prosegue il percorso di sostegno a tutte le iniziative d'impresa secondo i principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile supportando l'intero sistema produttivo regionale, le filiere e i sistemi locali che lo compongono, al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico del Friuli Venezia Giulia concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
b) favorisce la collaborazione e le sinergie tra imprese e tra imprese e infrastrutture di ricerca e sviluppo pubbliche e private, ai fini di accelerare il trasferimento tecnologico e la transizione digitale nel sistema manifatturiero, favorire l'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e di talenti;
c) valorizza l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
d) promuove la trasformazione digitale delle aziende;
e) promuove lo sviluppo della silver economy;
f) promuove l'introduzione di strumenti di ingegneria finanziaria.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
a) microimprese e piccole e medie imprese: imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi;
c) start-up innovativa: società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente i requisiti di cui all' articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 , iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
d) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca;
e) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
f) microcredito: finanziamento di ammontare non superiore a 40.000 euro, avente i requisiti di cui all' articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
g) investimento in equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014 , il conferimento di capitale a un'impresa investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
h) investimento in quasi-equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014 , un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
i) strumenti di ingegneria finanziaria: misure di sostegno finanziario alle imprese che possono assumere la forma di partecipazioni, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio;
j) crowdfunding: il processo con cui più soggetti conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme o portali internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa, consistente, nel caso di "equity-based crowdfunding", nel complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa;
k) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle start-up, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;
l) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;
m) welfare aziendale e territoriale: l'insieme di beni e servizi messi a disposizione dell'impresa come sostegno al reddito per accrescere i poteri di spesa, la salute e il benessere dell'intero nucleo famigliare;
n) sostenibilità: sviluppo della produzione manifatturiera volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri;
o) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;
p) industria 4.0: utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a internet, che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso big data e gli adattamenti real-time;
q) società 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunità, al fine di creare una società più equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro;
r) silver economy: opportunità di sviluppo economico e occupazionale volta a soddisfare i bisogni della popolazione anziana anche coinvolgendo le stesse persone anziane, secondo modelli occupazionali innovativi;
s) revamping digitale: intervento di aggiornamento e di ristrutturazione delle macchine e degli impianti industriali, integrandoli con le nuove tecnologie digitali, con lo scopo di aumentarne la flessibilità, adeguare le caratteristiche a standard più evoluti, raccogliere dati e prolungarne il ciclo di vita nel processo produttivo;
t) open innovation: modalità operativa che si caratterizza per la condivisione, connessione e contaminazione dei flussi di conoscenza e delle risorse in entrata e in uscita tra diverse organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare più valore e competere meglio sul mercato, nonché valorizzare nei prodotti e nei servizi la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione;
u) tecnologia additiva: tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e addizione di successivi strati di materiale, applicata alla progettazione di design complessi o finalizzata alla velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'utilizzo di materiali o alla possibilità di utilizzo di materiali ibridi;
v) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie caratterizzate da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, nonché a cicli di innovazione rapidi, quali micro-nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale;
w) tecnologie emergenti: le tecnologie identificate, ai sensi della definizione utilizzata dal Programma di supporto tecnologie emergenti, di cui alla deliberazione del Comitato per la programmazione economica (CIPE) n. 61/2018, lettera c), in:
1) blockchain: tecnologia o protocollo informatico, che usa un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili;
2) intelligenza artificiale: abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente o delle abilità umane; in ambito informatico si sviluppa attraverso sistemi di software che, analizzando il contesto, assumono decisioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi;
3) internet delle cose: tecnologia innovativa e pervasiva che rappresenta il passo evolutivo, in combinazione con il cloud computing e il big data, verso la realizzazione di una società digitalizzata e iperconnessa, permettendo alle persone e alle cose di essere contemporaneamente interconnesse;
x) open technology: tecnologie abilitanti ed emergenti, condivise da più imprese, orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e sulla digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori.
Capo II
 Normativa europea e norme di attuazione
Art. 4
 (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020 e per il periodo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.
2. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 5
 (Recepimento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)
1. Nel perdurare dell'emergenza da COVID-19 e in considerazione delle difficoltà operative, finanziarie ed economiche che le imprese incontrano in conseguenza delle misure restrittive adottate a contrasto dell'epidemia, la Regione individua gli incentivi di cui alla presente legge ai quali applicare le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'individuazione degli incentivi di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione con la quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi.
Art. 6
 (Programmazione europea)
1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l'Amministrazione regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale, la definizione e l'attuazione di una Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), mirata a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide economiche, sociali e ambientali e a valorizzare le eccellenze scientifiche e produttive regionali nelle catene di valore internazionali.
2. L'Amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 6, 21, 22, 23, 26, 85 e 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e di cui all'articolo 13, ai capi II e III del titolo II, al capo VIII del titolo III, ai capi I, III e IV del titolo IV della presente legge, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, possono risultare finanziabili a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.