LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 84
 (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)
1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.
2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:
a) qualità architettonica;
b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia;
c) efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;
d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;
e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;
f) qualità paesaggistica.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le imprese, i privati e i Consorzi di sviluppo economico locale, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di cui al comma 1 correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 , assegnati, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , con procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi per la selezione degli interventi. La selezione degli interventi è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;
b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;
c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato;
d) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni");
e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;
f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;
g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli edifici.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 10, L. R. 13/2022
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 13/2023