LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 80
 (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile un contributo per la realizzazione, anche in sinergia con gli altri attori economici e locali che compongono il sistema arredo, di iniziative finalizzate a:
a) sviluppare forme di standardizzazione e semplificazione burocratica per le opere di riqualificazione, riconversione o ampliamento degli edifici a uso industriale presenti nei distretti, anche attraverso un coinvolgimento collaborativo con i consorzi industriali attivi nei territori limitrofi;
b) proporre e realizzare azioni di valorizzazione e marketing territoriale nei Distretti con l'obiettivo di promuovere le peculiarità degli stessi anche nel panorama nazionale e internazionale;
c) sviluppare e incentivare forme di collaborazione tra le imprese al fine di attuare azioni di welfare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 87 della presente legge;
d) valorizzare i poli formativi del settore mobile e arredo presenti nei distretti, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione con le imprese;
e) incentivare e valorizzare i processi di sostenibilità, circolarità e innovazione continua all'interno dei distretti.
3. Al contributo di cui al comma 2, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013 , fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.
4. Per accedere al contributo di cui al comma 2 il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 4 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.