LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 79
 (Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)
1. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso:
a) l'implementazione di metodi di produzione aziendale che puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento e innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo sviluppo di progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera;
b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di origine regionale attraverso azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali;
c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di sostenibilità e circolarità della produzione, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;
d) la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse;
e) il conseguimento e il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia;
f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità futura della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto.
3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente n materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia, nonché la gestione degli incentivi di cui al comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, che stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta, le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile.
4 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge altresì l'attività di sviluppo e monitoraggio del sistema forestale regionale e della connessa filiera del legno, ivi compresi la realizzazione e la gestione per l'Amministrazione regionale del portale informatico del legno della regione, nonché l'attività di analisi statistica e diffusione dei dati del comparto del legno e di sviluppo dei servizi ecosistemici forestali, nel rispetto di quanto stabilito da apposita convenzione avente i contenuti previsti al comma 4 e conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive.
5. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile, svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia e le attività di cui al comma 4 bis, anche mediante la stipula di una convenzione con la società cooperativa Legno Servizi.
6. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 4 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale e si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle attività.
7. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 67, lettera a), L. R. 13/2022
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 67, lettera b), L. R. 13/2022