Art. 77 bis
(Sostegno alle imprese per interventi di riduzione dei consumi energetici)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti da parte delle imprese del settore del manifatturiero, attraverso la copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed eventualmente accumulata.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore del manifatturiero diretti:
a) all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, finalizzati alla produzione di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa, compresi gli oneri per i servizi accessori da sostenere per la realizzazione dell'investimento;
b) all'integrazione degli impianti di cui alla lettera a) con sistemi di accumulo;
c) all'acquisto ed installazione del sistema combinato di inverter con sistema di accumulo e allacciamento alla rete dell'energia elettrica.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 28, L. R. 13/2022
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.